Legge Regionale (Veneto) 73/1994

Articolo 1 Finalità

  1. In coerenza con lo spirito dell' articolo 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, di cui alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 ed in attuazione dei principi dell' articolo 2 dello Statuto, la Regione riconosce nelle comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto, le quali aspirano ad un approfondimento delle ragioni della loro identità e allo sviluppo della loro cultura in tutte le sue manifestazioni, un segno di vitalità per la stessa civiltà veneta e uno stimolo al suo arricchimento.
  2. A tal fine la Regione promuove la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico – culturale delle comunità di cui al comma 1 e sostiene finanziariamente le iniziative intese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica.

Articolo 2 Iniziative culturali

  1. Per le finalità di cui alla presente legge la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, contributi agli organismi di cui all' articolo 3 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
c) la costituzione e valorizzazione di musei locali o di istituti culturali specifici;
d) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità.